Ai titolari di pensioni di guerra, di prima categoria, cui spetta un assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta a detto assegno: per la lettera A.......... annue L. 216.000 " A-bis........ " " 204.000 " B.......... " " 180.000. " C.......... " " 180.000 " D.......... " " 180.000 " E.......... " " 168.000 " F.......... " " 156.000 " G.......... " " 156.000

Testo vigente dal 15 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;257~art1 · fonte del testo