L'agevolazione tributaria disposta con l'art. 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, ha effetto fino al 31 luglio 1956. Ferma la disposizione del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, per gli stabilimenti attualmente stabiliti nella zona, che siano ampliati o trasformati entro il 31 dicembre 1956, non sara' apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
