Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, e l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, sono abrogati. Le disposizioni degli articoli 2 a 4 del presente decreto si osservano anche per le espropriazioni per le quali il consorzio abbia fatto istanza ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, e alle occupazioni previste nel secondo comma dello stesso art. 8. Le occupazioni possono essere completate anche oltre i termini indicati nel citato articolo del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, salva l'osservanza della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni di pubblica utilita'.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
