Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti previsti dall'art. 8 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, sostituito dall'articolo unico del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112, sono stabilite nella misura fissa di L. 100 per ogni atto e per ogni trascrizione. Le normali imposte di registro e di trascrizione sono ridotte a meta' a decorrere dalla entrata in vigore dei presente decreto e fino al 31 dicembre 1951 per il primo trasferimento di stabilimenti siti nel perimetro della zona industriale, sempreche' concorrano le seguenti condizioni:

  • 1)che detti stabilimenti siano inattivi almeno da, due anni e tale circostanza risulti da dichiarazione dei contraenti contestuale all'atto, comprovata dal certificato del competente Ufficio tecnico erariale; 1
  • 2)che gli acquirenti s'impegnino, pure contestualmente, a riattivare detti stabilimenti entro il termine, di sei mesi dalla data del trasferimento ed a mantenerli in attivita' per almeno tre anni da quella della riattivazione. Se alcuna delle condizioni di cui al n. 2) non venga osservata, l'amministrazione finanziaria ha diritto di percepire le imposte nella misura normale ed una sopratassa pari alle imposte stesse. Ai contratti di appalto stipulati entro il 31 dicembre 1951 per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro della zona industriale si applica l'imposta di registro nella misura fissa di L. 100. Restano in ogni caso salvi gli emolumenti ai conservatori di registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici immobiliari stessi e agli uffici del registro.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 luglio 1950, n. 818

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La L. 21 luglio 1950, n. 818 ha disposto (con l'art. 4) che "Il termine di due anni previsto dall'art. 7, secondo comma, n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e' determinato in mesi sei anteriori all'entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 26 ottobre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1948 al 26 ottobre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 luglio 1950, n. 818

    La L. 21 luglio 1950, n. 818 ha disposto (con l'art. 4) che "Il termine di due anni previsto dall'art. 7, secondo comma, n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e' determinato in mesi sei anteriori all'entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242~art7 · fonte del testo