L'agevolazione ferroviaria prevista dall'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, richiamato in vigore con l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, ha effetto fino al 31 dicembre 1956. Tuttavia, per le spedizioni percorrenti fino a 260 km., la distanza tassabile normale e' diminuita della meta', e per quelle percorrenti oltre i 260 km., di 130 km.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
