L'art 10 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, numero 1266, richiamato in vigore con l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, e modificato come segue: "L'energia elettrica occorrente negli stabilimenti della zona industriale e' fornita dalle Ferrovie dello Stato fino ad una potenza di 24.000 kw. Il massimo predetto sara' aumentato a 28.000 kw. entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e a 32.000 kw. entro l'anno successivo a tale data. L'obbligo delle Ferrovie dello Stato cessa il 31 dicembre 1956".
Testo vigente dal 12 aprile 1948
