Le disposizioni degli articoli 2 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, non si applicano alla costruzione e all'attuazione di nuovi stabilimenti industriali nella zona apuana, alla costruzione, alla riattivazione, alla trasformazione e all'ampliamento degli stabilimenti nella zona stessa.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
