Le disposizioni degli articoli 2 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, non si applicano alla costruzione e all'attuazione di nuovi stabilimenti industriali nella zona apuana, alla costruzione, alla riattivazione, alla trasformazione e all'ampliamento degli stabilimenti nella zona stessa.

Testo vigente dal 12 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242~art13 · fonte del testo