Fino al 31 dicembre 1951 e' esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto:

  • 1)dei materiali impiegati per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale, effettuato dal proprietario degli stabilimenti stessi o dall'appaltatore, nel caso che i lavori, siano eseguiti in appalto;
  • 2)dei macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti, effettuata dalle persone di cui al n. 1).

Testo vigente dal 12 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242~art8 · fonte del testo