Fino al 31 dicembre 1951 e' esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto:
- 1)dei materiali impiegati per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale, effettuato dal proprietario degli stabilimenti stessi o dall'appaltatore, nel caso che i lavori, siano eseguiti in appalto;
- 2)dei macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti, effettuata dalle persone di cui al n. 1).
Testo vigente dal 12 aprile 1948
