Per gli stabilimenti industriali di cui il primo comma dell'articolo precedente e' concesso per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali. Per gli stabilimenti esercenti le stesse attivita' gia' esistenti nella zona, che fossero ampliati o trasformati entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sara' apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 3 giugno 1948
