Art. 11 — Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli articoli 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies sono abrogati.

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art11 · fonte del testo