Decorso il periodo di un anno di cui al precedente articolo nonche' il periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione prevista nell'art. 7 senza che alcuno abbia rivendicato la proprieta' degli autoveicoli o loro parti individuabili assegnati in uso, mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito cauzionale versato dall'assegnatario alla Cassa depositi e prestiti viene incamerato dallo Stato e l'assegnatario acquista, la proprieta' dell'autoveicolo o della sua parte individuabile in base all'atto di cessione emanato dal Ministero dei trasporti. Tale atto e' assoggettato alla tassa di registro prevista dalla tariffa allegato A al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, ridotta ad un terzo. In caso di rivendica, al Ministero dei trasporti compete soltanto, in relazione alla facolta' di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, il provvedimento di restituzione al proprietario degli autoveicoli o loro parti individuabili e - dopo che sia stata data esecuzione a tale provvedimento da parte dell'assegnatario - quello di restituzione a costui del deposito cauzionale. Qualora, tra l'assegnatario e il proprietario rivendicante sorga controversia, il provvedimento di restituzione del deposito cauzionale non puo' essere emesso se la controversia non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art9 · fonte del testo