Il Ministero dei trasporti ha facolta' di assegnare in uso o cedere in proprieta' a coloro che sono stati spossessati dei loro automezzi a causa di eventi bellici:

  • 1)gli autoveicoli o loro parti individuabili non denunciati e quelli denunciati di cui all'art. 1 per i quali non sia stata chiesta e conseguita l'assegnazione o la cessione;
  • 2)gli autoveicoli o loro parti individuabili di cui all'art. 2 per i quali non sia stata presentata domanda di assegnazione o cessione, ovvero non si sia ottemperato ai provvedimenti emessi dagli Ispettorati compartimentali nei termini fissati dai provvedimenti medesimi;
  • 3)gli autoveicoli o loro parti individuabili i cui numeri di motore o di telaio siano stati contraffatti o alterati o cancellati o resi comunque illeggibili. Le norme per l'esercizio della facolta' prevista dal presente articolo saranno, su proposta del Ministro per trasporti, emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art3 · fonte del testo