Gli autoveicoli o loro parti individuabili tuttora giacenti nei campi di raccolta degli Uffici autotrasporti sono alienati dal commissario liquidatore degli Uffici stessi. Il predetto commissario liquidatore provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili di fabbricazione italiana. I diritti del proprietario possono essere fatti valere, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, soltanto sulla somma ricavata dalla vendita, detratto il 15% a rimborso delle spese che il commissario liquidatore ha sostenuto in relazione al bene alienato.
Testo vigente dal 15 marzo 1948
