Gli autoveicoli o loro parti individuabili appartenenti a civili consegnati al Ministero della difesa o a quello dell'interno dalle Autorita' alleate possono essere alienati dai predetti Ministeri, i quali, in caso di alienazione, provvedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili di fabbricazione italiana. I diritti del proprietario possono essere fatti valere anche nei riguardi degli autoveicoli o loro parti individuabili gia' alienati, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, soltanto sulla somma ricavata dalla vendita, detratto il 15% a rimborso delle spese che il Ministero della difesa o quello dell'interno ha sostenuto in relazione al bene alienato. A tal fine i dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili gia' delienati devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art13 · fonte del testo