Gli autoveicoli o loro parti individuabili appartenenti a civili consegnati al Ministero della difesa o a quello dell'interno dalle Autorita' alleate possono essere alienati dai predetti Ministeri, i quali, in caso di alienazione, provvedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili di fabbricazione italiana. I diritti del proprietario possono essere fatti valere anche nei riguardi degli autoveicoli o loro parti individuabili gia' alienati, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, soltanto sulla somma ricavata dalla vendita, detratto il 15% a rimborso delle spese che il Ministero della difesa o quello dell'interno ha sostenuto in relazione al bene alienato. A tal fine i dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili gia' delienati devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 15 marzo 1948
