Chiunque detiene autoveicoli o loro parti individuabili soggetti a recupero ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, deve farne denuncia nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio ed all'Autorita' di pubblica sicurezza del luogo di residenza. La denuncia esclude a carico dei detentori l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49. Essa e' condizione indispensabile per ottenere l'assegnazione in uso o la cessione in proprieta' degli autoveicoli o delle loro parti individuabili.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art1 · fonte del testo