Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano agli autoveicoli provenienti dall'Africa Orientale ed immatricolati ed iscritti ai fini amministrativi ai sensi della legge 22 gennaio 192, n. 51; le cui norme si intendono estese agli autoveicoli provenienti dall'Albania e dalla Libia, nonche' dalle province di Zara, Fiume e Pola. Gli intestatari di tali autoveicoli possono fare richiesta al Ministero dei trasporti affinche' venga eliminata la riserva, ai fini amministrativi. Il predetto Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati di individuazione degli autoveicoli. Decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che nessuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il Ministero dei trasporti dispone in conformita' della richiesta,. Tranne che nei casi contemplati nel presente articolo non e' consentita l'immatricolazione degli autoveicoli con riserva e la loro iscrizione ai fini amministrativi.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art5 · fonte del testo