Chiunque possiede a qualsiasi titolo autoveicoli o loro parti individuabili immatricolati presso le Prefetture con riserva od iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico ai fini amministrativi, deve, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio domanda intesa ad ottenerne l'assegnazione in uso o la cessione in proprieta', od a conseguire il riconoscimento della, validita' formale dei documenti di alienazione secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49 e del presente decreto. In caso di omessa presentazione della domanda di cui al comma precedente nel termine avanti fissato l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richiede all'Autorita' provinciale di pubblica sicurezza che venga ritirata la licenza di circolazione. L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richiede, altresi', il ritiro della licenza di circolazione qualora il possessore dopo aver presentato la domanda, non ottemperi ai provvedimenti emessi dall'Ispettorato stesso nel termine fissato dai provvedimenti medesimi. La licenza di circolazione puo' essere restituita soltanto dopo che il possessore abbia adempiuto a quanto disposto dal presente articolo.
Testo vigente dal 15 marzo 1948
