Il periodo da due a tre anni di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 195, n. 49, e' ridotto ad un anno a decorrere dalla data di assegnazione in uso anche per le assegnazioni gia' effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 15 marzo 1948
