Il periodo da due a tre anni di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 195, n. 49, e' ridotto ad un anno a decorrere dalla data di assegnazione in uso anche per le assegnazioni gia' effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art8 · fonte del testo