Chiunque possiede a qualsiasi titolo autoveicoli o loro parti individuabili immatricolati con riserva od iscritti ai fini amministrativi per i quali abbia richiesto la cessione in proprieta' ai Ministeri indicati nell'art. 1, capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, deve, in sostituzione della domanda prevista dal precedente art. 2 e nello stesso termine, presentare all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, una dichiarazione rilasciata dall'autorita' competente attestante la esistenza della richiesta di cessione in proprieta' e l'originale appartenenza degli autoveicoli o loro parti individuabili alle Forze armate italiane. La dichiarazione deve essere presentata unitamente alla licenza di circolazione, sulla quale ne viene annotato il contenuto. Analoga annotazione deve risultare presso la Prefettura e presso il Pubblico Registro Automobilistico. In caso di omessa presentazione della dichiarazione nel termine, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richiede all'Autorita' provinciale di pubblica sicurezza che venga ritirata la licenza di circolazione. Tale licenza puo' essere restituita soltanto dopo la presentazione della dichiarazione.
Testo vigente dal 15 marzo 1948
