Gli autoveicoli o loro parti individuabili comunque alienati da Autorita' alleate, o da Autorita' civili italiane, previa autorizzazione del Governo militare alleato, o da Autorita' tedesche, sono soggetti alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, e del presente decreto, qualora il Ministero dei trasporti non riconosca la validita' formale dei documenti di alienazione. Tali documenti devono emanare da autorita' competenti ad alienare materiale automobilistico. Qualora il Ministero dei trasporti riconosca la validita' formale dei documenti di alienazione, gli autoveicoli possono essere immatricolati ed iscritti in proprieta'. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per i riconoscimenti gia' effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano salve le cessioni in proprieta' effettuate dal Ministero della difesa per gli autoveicoli originariamente appartenenti alle Forze armate italiane.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art20 · fonte del testo