Gli autoveicoli di fabbricazione straniera provenienti da recupero o loro parti individuabili montate su altri autoveicoli, vengono ceduti in proprieta' dal Ministero dei trasporti, dietro versamento alla Tesoreria, provinciale, delle somme determinate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, ed entro il termine di cui all'art. 1 dello stesso decreto.
Testo vigente dal 15 marzo 1948
