Gli autoveicoli di fabbricazione straniera provenienti da recupero o loro parti individuabili montate su altri autoveicoli, vengono ceduti in proprieta' dal Ministero dei trasporti, dietro versamento alla Tesoreria, provinciale, delle somme determinate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, ed entro il termine di cui all'art. 1 dello stesso decreto.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118~art14 · fonte del testo