((I concorsi di cui ai decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano gia' stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200. Per la nomina dei vincitori e la validita' delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel bollettino ufficiale del Ministero)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 1 agosto 1950
