Gli attuali aiuti ordinari conservano, ad persona, la qualifica loro attribuita, indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 del presente decreto. Agli effetti dell'inquadramento di cui al precedente art. 28 e dell'attribuzione dell'anzianita' ivi prevista, viene tenuto conto del servizio prestato in qualita' di assistente non di ruolo retribuito, in base al quale sia stata effettuata la nomina ad aiuto, ai sensi dell'art. 2, del regio decreto-legge 26 gennaio 1939, n. 330. ((La qualifica di aiuto e' altresi' riconosciuta, con deliberazione della Facolta', agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Gli attuali aiuti volontari conservano, ad personam, la qualifica loro attribuita indipendentemente dalle condizioni di cui al precedente art. 15)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 1 agosto 1950
