((Sono mantenuti fino ad esaurimento in aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell'art. 14 della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947. Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente art. 13 dopo superato il periodo di prova di sei mesi)).
Testo vigente dal 24 gennaio 1953
