((I docenti, di cui al precedente art. 1, rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi o alla conclusione del procedimento di cui all'art. 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori o siano dichiarati idonei dalla speciale Commissione prevista dal secondo comma dell'art. 2, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio)). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei docenti, di cui al precedente art. 1, i quali risultino inclusi nella terna dei vincitori di concorsi indetti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto o che siano indetti, per altre universita', nel termine di cui all'art. 2.
Testo vigente dal 20 giugno 1950
