((Per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di tecnico e di subalterno, che saranno banditi a norma dei precedenti articoli 19 e 23 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescinde dal limite di eta' nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno cinque anni presso le Universita' e gli Istituti di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso. Coloro che trovansi nelle predette condizioni potranno essere ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale ma purche' in possesso della licenza di scuola elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente, del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle prefetture)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 giugno 1950, n.465

1

con decorrenza dal 1 luglio 1948

La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Testo vigente dal 1 agosto 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art32bis · fonte del testo