Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 4 sono nominate dal rettore, su proposta della Facolta' o Scuola interessata. Esse sono composte del professore ufficiale della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso, e di un altro professore, di ruolo, della Facolta', nonche' di un assistente ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia ed in materia affine, o, in sua mancanza, di un terzo professore. Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso. Gli esami consistono in prove scritte ed orali, le quali possono eventualmente essere integrate da uno o piu' esperimenti ed esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, cosi' da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per la materia cui il concorso si riferisce. I candidati potranno produrre i titoli scientifici e didattici di cui eventualmente siano in possesso: ai titoli stessi e' riservato il 25% del totale dei punti. La Commissione giudicatrice, con motivata relazione propone - per ogni posto messo a concorso - una terna di idonei in ordine alfabetico. La relazione e' approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero. ((La nomina e' conferita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Universita' o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 giugno 1950, n.465

1

con decorrenza dal 1 luglio 1948

La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Testo vigente dal 1 agosto 1950

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 242/1984

    Questione inammissibile
    30 luglio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., - dell'art. 5, commi primo e secondo, del D.L. 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 (concernente l'istituzione di ruoli del personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari) nella parte in cui, omettendo di stabilire criteri per la sostituzione, nella Commissione esaminatrice del concorso ad assistente ordinario, del professore incaricato della materia alla cui cattedra si riferisce il concorso, impone di escludere dal concorso stesso il candidato che con detto professore si trovi in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado -, in quanto la determinazione dei criteri richiesta dal giudice rimettente importa scelte che non spettano alla Corte costituzionale e, in particolare, una serie di previsioni organizzative riservate alla discrezionalità del legislatore. - S. nn. 205/1983, 214/1983 e 314/1983.

    Art. 5 Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari · Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1950

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1948 al 1 agosto 1950. 2 parole tolte, 19 parole aggiunte.

… nel bollettino ufficiale del Ministero. La nomina e' conferita, ai sensi dell'art. 6 del tolto: presente decreto, aggiunto: decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale, all'idoneotolto: , che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un … idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materiaaggiunto: , o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Universita' o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 giugno 1950, n.465

    La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art5 · fonte del testo