((Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018 e 8 luglio 1925, n. 1227, ovvero in base all'art. 223 del citato testo unico, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e' inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C, conservando l'anzianita' di servizio di ruolo maturata. Detta anzianita' di ruolo e riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui ai precedente art. 21-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la Scuola di ostetricia di Venezia, nonche' nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica di effettivo)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 1 agosto 1950
