Nella prima attuazione del presente decreto, gli aiuti e gli assistenti ordinari, appartenenti ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, quelli organicamente assegnati a posti di ruoli previsti dai regolamenti interni universitari, nonche' gli assistenti straordinari, organicamente assegnati, a seguito di concorso, a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni anzidetti, i quali trovinsi in servizio alla data del decreto stesso, sono inquadrati, previo giudizio favorevole del competente Senato accademico, nel grado iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella A. ((Il collocamento nel predetto grado e' effettuato secondo l'ordine dell'anzianita' di servizio maturata. Detta anzianita' di servizio e' riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all'art. 6 del presente decreto)). 1 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli assistenti ordinari che, alla data del presente decreto, trovinsi in attivita' di servizio per effetto dell'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, in quanto non abilitati alla libera docenza. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 1950, N.465)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 1 agosto 1950
