I limiti di eta' di cui al precedente art. 8 sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti 6 gennaio 1944, n. 9 a 20 gennaio 1944, n. 25 e dai decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e 7 settembre 1944, n. 264. Gli assistenti di cui ai precedente comma e coloro che siano stati riammessi in servizio ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si intendono assegnati, all'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 28, ad altrettanti posti istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti per ciascuna Universita' od Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione del servizio o del trasferimento ad altra Universita' o ad altro Istituto d'istruzione universitaria degli assistenti della materia relativa ai posti stessi. 1 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 1969, N.910)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 31 ottobre 1969
