Le nomine a professore straordinario e ordinario, disposte dal Governo militare alleato nei confronti di persone che non trovavansi incluse in terne all'epoca valide, di vincitori di concorsi universitari espletati ai sensi degli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, si intendono conferite, entro i limiti di tempo di cui ai successivi articoli del presente decreto, a titolo di incarico delle funzioni di straordinario per le cattedre rispettivamente ricoperte. Ai predetti professori e' attribuita una retribuzione mensile, a carico dello Stato, pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale e degli assegni di qualsiasi natura, previsti per i professori straordinari. I detti docenti partecipano alle adunanze del Corpo accademico nonche' dei Consigli dei professori delle rispettive Facolta', sempreche' non debbansi adottare deliberazioni concernenti i modi per provvedere a posti di ruolo vacanti ovvero la nomina ad ordinario di professori straordinari.
Testo vigente dal 10 luglio 1948
