((Le disposizioni di cui allo art. 28 si applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati dal Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato art. 28 si applicano, altresi', nei confronti degli assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 giugno 1950, n.465

1

con decorrenza dal 1 luglio 1948

La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Testo vigente dal 1 agosto 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art28bis · fonte del testo