L'assistente ordinario consegue il grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, in seguito a giudizio di idoneita' pronunziato dalla competente Facolta' o scuola, sulla base dei titoli scientifici e della attivita' esplicata. Dopo sette anni di permanenza nel grado 9°, l'assistente consegue il grado 8°, salva, comunque, l'osservanza del disposto dell'art. 8 del presente decreto.

Testo vigente dal 24 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art6 · fonte del testo