Con effetto dal 1 gennaio 1949 sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, riguardanti la concessione dell'abbuono del 30 per cento sulla tassa di circolazione per determinati trasporti.
Testo vigente dal 12 agosto 1948
