L'abbuono del 60 per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione, concesso dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, per gli autoveicoli industriali e rimorchi di tipo unificato di cui all'art. 5 lettera a) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, modificato dall'art. 2 della legge 23 giugno 1939, n. 969, decorre dalla data in cui il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile appone sulla licenza di circolazione la prescritta dichiarazione di conformita'. Tale annotazione, per gli autoveicoli nuovi di fabbrica, sara' apposta d'ufficio dal predetto Ispettorato all'atto del collaudo. Gli autoveicoli gia' in circolazione, ove non ne abbiano finora fruito, potranno essere ammessi al beneficio dell'abbuono, purche' entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, richiedano al competente Ispettorato l'apposizione, sulla licenza di circolazione, della dichiarazione di conformita'. Sulla base delle annotazioni apposte come sopra indicato, gli Uffici esattori dell'A.C.I. riscuoteranno la tassa di circolazione applicando l'abbuono del 60 per cento.
Testo vigente dal 12 agosto 1948
