L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, e' sostituito dal seguente: "La misura della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e la tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi destinati al trasporto di cose e' stabilita in ragione di anno solare. Dette tasse debbono essere corrisposte esclusivamente in una delle seguenti forme:

  • a)per l'intero anno solare, nel qual caso e' concessa la riduzione di un ventesimo sull'ammontare della tassa annua;
  • b)per periodi quadrimestrali non frazionabili decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
  • c)per periodi bimestrali non frazionabili decorrenti dal 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre;
  • d)per il rimanente periodo dell'anno nel caso in cui s'intenda corrispondere la tassa fino al 31 dicembre; in tal caso sono dovuti tanti sesti della tassa annua per quanti sono i periodi bimestrali di cui alla precedente lettera c) che rimangono da decorrere fino alla fine dell'anno. In ogni caso la tassa non potra' essere corrisposta in misura inferiore a quella stabilita per un bimestre. Le tasse stabilite dal presente decreto in misura fissa non sono frazionabili. Quando la tassa presenta una frazione di cinque lire, questa frazione viene arrotondata in eccesso a lire cinque. Rimangono ferme le norme di cui al regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 44, relative alle modalita' di pagamento della tassa di circolazione dovuta per gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero. Sono abrogate le precedenti disposizioni che regolino in modo diverso il pagamento delle tasse di circolazione, salvo quanto disposto al comma precedente per gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero".

Testo vigente dal 12 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art7 · fonte del testo