Gli autoveicoli appositamente carrozzati per il trasporto promiscuo di persone e di cose, e muniti di speciale licenza di circolazione per tali trasporti, sono assoggettati alla tassa di circolazione stabilita dalla tabella allegato B al presente decreto. E' abrogato l'art. 3 della legge 23 giugno 1939, n. 969.
Testo vigente dal 12 agosto 1948
