[1]Misura della tassa

[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 8.

[3]Per i trasporti di cui al precedente art. 28 deve essere corrisposta la tassa di circolazione prevista al n. 5 della annessa tariffa H, per ciascuna delle persone trasportabili, indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione. Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e dovra' essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, in base alla tariffa F allegata al presente Testo Unico.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art30 · fonte del testo