Il secondo comma dell'art. 28 del precitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e' modificato come segue: "Quelle degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 hanno effetto dal 1 gennaio 1947; quelle degli articoli 19 e 21 hanno effetto dal 1 maggio 1947".
Testo vigente dal 12 agosto 1948
