Gli autoveicoli nuovi di fabbricazione italiana, messi in azione da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni. Il diritto all'esenzione di cui al presente articolo e' riconosciuto dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, il quale, all'atto del collaudo, ne fara' annotazione debitamente datata e sottoscritta sulla licenza di circolazione, indicando il periodo di durata dell'esenzione. Tale periodo decorre, per gli autoveicoli nuovi di fabbrica, dalla data del collaudo, mentre per gli autoveicoli che gia' usufruiscono, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, lettera c), dell'abbuono quinquennale del 60 per cento, l'esenzione e' concessa per il periodo mancante al compimento del quinquennio.

Testo vigente dal 12 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art12 · fonte del testo