L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, quale risulta dalle modifiche apportatevi dall'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e' sostituito dal seguente: (("Sono soggetti alla tassa di circolazione, in ragione di lire 500 per ogni cavallo di potenza del motore, i seguenti autoveicoli adibiti ad uso speciale e non atti comunque al trasporto di cose:
- 1)trattrici stradali;
- 2)avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
- 3)autospazzatrici;
- 4)autospazzaneve;
- 5)autopompe;
- 6)automattiatrici;
- 7)autocarri attrezzi;
- 8)autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;
- 9)autocarri gru, per soccorsi e recuperi automobilistici;
- 10)autosgranatrici;
- 11)autotrebbiatrici;
- 12)autofunebri;
- 13)autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
- 14)autoveicoli per disinfestazione;
- 15)autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, sempreche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- 16)autoveicoli per radio-cinema sonoro;
- 17)autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti. Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, sempreche' non siano atti comunque al trasporto di cose, per i rimorchi carrozzati ad uso speciale conformemente all'autoveicolo cui sono accodati, per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli di campeggio e simili per i carrelli adibiti al trasporto di veicoli ferroviari su strada, la tassa di circolazione e' stabilita nella misura fissa di lire 3000. L'elenco di cui al primo comma puo' essere aggiornate con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti. Per gli autoscali adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione e' dovuta in ragione di lire 150 per ogni cavallo di potenza del motore. Per le autoambulanze la tassa di circolazione e' dovuta in ragione di lire 120 per ogni cavallo di potenza del motore, in quanto siano provviste di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose")). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 febbraio 1952, n.49
2La L. 9 febbraio 1952, n.49 ha disposto (con l'art. 19) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1952"
Testo vigente dal 13 febbraio 1952
