Ciascuno dei servizi aerei specificati nell'Allegato avra' inizio appena la Parte Contraente, alla quale a norma dell'art. 2, sia stato concesso il diritto di designare una o piu' imprese di trasporto aereo sulla rotta specificata, abbia autorizzato una impresa di trasporto aereo a svolgere attivita' su tale rotta. La Parte Contraente che concede il diritto sara' obbligata, ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo, a concedere il permesso di funzionamento alle imprese di trasporto aereo interessate che le saranno state debitamente notificate, a condizione che:

  • 1)alle imprese di trasporto aereo designate nell'Allegato possa essere richiesto, prima che sia loro concesso di iniziare le attivita' previste dal presente Accordo, di dimostrare alle autorita' aeronautiche della Parte Contraente che, concede i diritti, che esse sono in grado di adempiere alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente stabilite dalla Parte concedente i diritti;
  • 2)nelle zone ove sono in corso operazioni di guerra, o di occupazione militare, o nelle zone ad esse connesse, tali attivita' aeree siano soggette all'approvazione delle competenti autorita' militari.

Testo vigente dal 27 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;971~art3 · fonte del testo