Articolo VIII.

  • A)Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare o revocare una autorizzazione di esercizio ovvero di imporre alla stessa quelle condizioni che riterra' necessarie, nel caso che, a suo giudizio, non sia dimostrato che una parte sostanziale della proprieta' dell'impresa e l'effettivo controllo di essa siano nelle mani della Parte Contraente o di suoi cittadini, o nel caso che l'impresa designata dell'altra Parte Contraente venga meno all'osservanza delle leggi e regolamenti della prima Parte Contraente, o nel caso che, a giudizio della prima Parte Contraente, esista una violazione delle leggi e dei regolamenti. Nel caso di un'azione intentata da una Parte Contraente a norma di questo articolo, i diritti dell'altra Parte Contraente stabiliti dall'articolo XI non saranno pregiudicati.
  • B)Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di richiedere all'altra Parte Contraente qualsiasi documentazione che essa ritenga necessaria a provare la proprieta' e l'effettivo controllo dell'impresa designata dell'altra Parte.

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artviii · fonte del testo