Salvo quanto dispone il successivo art. 9, ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di negare o revocare l'esercizio dei diritti specificati nell'Allegato al presente Accordo, alle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente, ove non sia soddisfatta la condizione che una parte importante della proprieta' ed il controllo effettivo di tali imprese si trovino nelle mani di persone aventi la nazionalita' dell'altra Parte Contraente, o nel caso in cui le dette imprese o il Governo che le abbia designate, non adempiano alle leggi ed ai regolamenti indicati nell'art. 6 del presente Accordo, o altrimenti non si attengano alle conseguenti obbligazioni, o cessino dal soddisfare alle condizioni cui i diritti sono subordinati, a norma del presente Accordo e del suo Allegato.

Testo vigente dal 27 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;971~art7 · fonte del testo