I cambiamenti introdotti da una delle Parti Contraenti alle rotte descritte nei relativi elenchi della Tabella non saranno considerati quali modifiche all'Allegato, salvo quelli che modifichino gli scali serviti dalle imprese di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le autorita' aeronautiche di ciascuna delle Parti Contraenti potranno pertanto procedere unilateralmente ad effettuare i detti cambiamenti, sempreche' ne diano immediata notifica alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Se luna o l'altra delle dette autorita' aeronautiche ritenga che, in relazione ai principi enunciati nella sezione VII dell'Allegato al presente Accordo, i trasporti effettuati dalle imprese di trasporto aereo della prima Parte Contraente tra il territorio della seconda Parte Contraente e una nuova localita' nel territorio di un terzo Stato, ledano gli interessi delle proprie imprese di trasporto aereo, le due Parti Contraenti si consulteranno al fine di giungere ad un accordo soddisfacente.
Testo vigente dal 27 luglio 1948
