Art. 37 c.c.i.i. — Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore. ((In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonche' l'apertura della liquidazione giudiziale.)) La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 37 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19456/2026

    12 giugno 2026

    In tema di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, pur nella vigenza del regime di deposito telematico degli atti e dei documenti previsto dall'art. 196-quater, disp. att. c.p.c., l'eventuale deposito cartaceo del ricorso e della documentazione ad esso allegata, ai sensi degli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 14 del 2019, non ne determina l'improcedibilità o l'inammissibilità, ove ricorrano le particolari ragioni di urgenza per l'adozione dei provvedimenti giudiziali, previste dall'art. 41, comma 3, CCII.

    Art. 37 c.c.i.i. · Art. 38 c.c.i.i. · Art. 41 c.c.i.i.

    Rassegna di giugno 2026, p. 42

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6665/2026

    20 marzo 2026

    L'eccezione di prescrizione del credito è un'eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione dell'istante, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, con la conseguenza che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14 del 2019, a meno che la mancata partecipazione del debitore al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa dalla violazione delle norme sul contraddittorio.

    Art. 37 c.c.i.i. · Art. 2938 c.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 51 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 62 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 60 parole aggiunte.

La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore. aggiunto: In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonche' l'apertura della liquidazione giudiziale. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art37 · fonte del testo