Art. 478 c.c. — Rinunzia che importa accettazione

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho modificato la formulazione dell'art. 23 del progetto il quale disponeva che la rinunzia fatta a vantaggio di tutti i coeredi e gratuitamente, non importava accettazione dell'eredità. Affermare quanto concetto poteva sembrare superfluo, perchè è ovvio che la rinunzia, che in tal caso ha carattere abdicativo, non può importare accettazione. Invece quello che si voleva affermare era l'eccezione a questa regola, e cioè che una dichiarazione di rinunzia, quando sia accompagnata da date condizioni, importa accettazione. Questo ho espressamente enunziato nell'art. 478.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 237

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art478 · fonte del testo