Art. 1744 c.c. — Riscossioni
L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta' gli e' stata attribuita, egli non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta' gli e' stata attribuita, egli non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1744 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di assicurazione, nel sistema previgente all'entrata in vigore dell'art. 118 c.ass. - a norma del quale "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione" - la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall'agente non è opponibile all'assicuratore ove non risulti il conferimento in favore del primo del potere di rappresentanza sostanziale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'idoneità delle quietanze, rilasciate dall'agente su moduli predisposti dalla società e recanti la sottoscrizione di quest'ultima riprodotta a stampa, ad attestare il pagamento dei premi).
Art. 1744 c.c. · Art. 1387 c.c. · Art. 1745 c.c. · Art. 1753 c.c.
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In via normale, e salvo patto contrario, la nomina di un agente implica esclusività della preposizione di lui, quando una preposizione plurima darebbe luogo a concorrenza. La regola vale bilateralmente; quindi, per la stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, nè l'imprenditore può conferire l'incarico separatamente a più agenti, nè l'agente può assumerlo per conto di più imprenditori concorrenti. Anche se l'agente non sia abilitato a concludere i contratti in rappresentanza del preponente, qualche limitata funzione rappresentativa può tuttavia rientrare, e in pratica normalmente rientra, nell'ambito delle sue attribuzioni. L'agente ha infatti la rappresentanza passiva del preponente per alcuni atti inerenti o conseguenti all'esecuzione del contratto concluso per il suo tramite (in specie per le proteste e i reclami elevati da terzi contraenti) e deve provvedere alla tutela urgente dei diritti dell'imprenditore (art. 1745): qui si ha una rappresentanza ex lege, mentre deve risultare dalla convenzione ogni altro potere rappresentativo, come, ad esempio, quello concernente la riscossione dei crediti e la concessione di sconti o di dilazioni (art. 1744).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 721
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1744 · fonte del testo
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