Art. 1678 c.c. — Nozione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
3 pronunce che riguardano l’art. 1678 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il servizio di noleggio di autobus con conducente è assimilabile al contratto di trasporto ex art. 1678 c.c. e non a quello di locazione ex art. 1571 c.c., in quanto, considerata la causa in concreto del contratto, il noleggiatore non è immesso nella disponibilità del mezzo, di cui non acquisisce la detenzione, dietro pagamento del corrispettivo, ma beneficia dell'attività del noleggiante che provvede all'attività di trasporto, di persone o cose, da un luogo a un altro; ne consegue che i diritti ad esso connessi soggiacciono al termine annuale ex art. 2951, comma 1, c.c., decorrente dall'arrivo a destinazione.
Art. 1678 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea · Art. 2 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Rassegna di giugno 2026, p. 164
Il vettore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione fino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l'esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti costituiscano l'oggetto di un rapporto negoziale unitario.
Art. 1678 c.c. · Art. 2756 c.c. · Art. 2761 c.c.
In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Art. 1678 c.c. · Art. 1737 c.c. · Art. 1741 c.c. · Art. 112 c.p.c.
Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il contratto di trasporto implica l'assunzione dell'obbligo di trasportare (art. 1678), a differenza del contratto di spedizione, che ha per oggetto solo l'obbligo dello spedizioniere di concludere, e per conto altrui, un contratto di trasporto (art. 1737). Il vettore così esaurisce i suoi doveri quando ha trasferito nel luogo convenuto le cose consegnategli; lo spedizioniere li esaurisce invece quando ha concluso un contratto di trasporto per conto del committente, relativamente alle cose che devono trasferirsi da un luogo ad un altro. Il nuovo codice non distingue tra l'obbligo di trasportare e l'obbligo di far trasportare: la circostanza che il trasporto si compia mediante l'opera di altre imprese non spinge il rapporto verso il contratto di spedizione, perchè anche l'imprenditore di trasporti assume la responsabilità del vettore, mentre lo spedizioniere risponde solo per l'inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto di trasporto e lascia nella sfera di terzi il rischio connesso a quest'ultimo contratto. Del trasporto di persone.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 707
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1678 · fonte del testo
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