Art. 1118 c.c. — Diritti dei partecipanti sulle parti comuni

[1]((Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene.

[2]Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

[3]Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

[4]Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma)).

Testo vigente dal 18 giugno 2013

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 1118 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22672/2026

    3 luglio 2026

    In tema di condominio negli edifici, nel giudizio promosso dal creditore direttamente nei confronti del singolo condòmino per il pagamento, pro quota, del corrispettivo dovuto in base a un contratto d'appalto concluso dall'amministratore per la gestione dei beni e dei servizi comuni, il condòmino convenuto non è legittimato ad opporre l'eccezione di inesatto adempimento.

    Art. 1118 c.c. · Art. 1123 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 1131 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 58

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10329/2026

    20 aprile 2026

    In tema di oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio, il condòmino destinatario di un decreto ingiuntivo non può, con l'opposizione a tale provvedimento monitorio, lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall'appaltatore, giacché ciò che viene in rilievo non è il rapporto contrattuale con l'appaltatore e l'eventuale inadempimento di quest'ultimo ma, piuttosto, il debito del condòmino moroso nei confronti del condominio.

    Art. 1118 c.c. · Art. 1123 c.c. · Art. 645 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 166 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8432/2026

    3 aprile 2026

    In tema di revisione e modificazione delle tabelle millesimali, qualora i condomini abbiano espressamente accettato una determinazione delle quote difforme dai criteri legali, dando vita ad una "diversa convenzione" ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., tale dichiarazione ha natura negoziale e, costituendo impegno irrevocabile, preclude di ottenerne la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.; ove, invece, l'approvazione della tabella sia diretta alla mera determinazione quantitativa delle quote, senza incidere sulla portata dei diritti e obblighi di partecipazione, essa non ha natura negoziale e l'errore rilevante ai fini della revisione coincide con l'obiettiva divergenza tra valore effettivo delle unità immobiliari e valore proporzionale attribuito, e non con l'errore vizio del consenso ex art. 1428 c.c.

    Art. 1118 c.c. · Art. 1123 c.c. · Art. 1428 c.c. · Art. 1138 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 152 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6618/2026

    19 marzo 2026

    In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare esecutiva della clausola del regolamento contrattuale che preveda che le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento gravino anche a carico dei condòmini che abbiano distaccato la loro unità da tale impianto, o abbiano rinunziato all'uso di esso, in quanto la diversa previsione ex art. 1118, comma 4, secondo periodo, c.c. è, per questa parte, derogabile con convenzione, come previsto dall'art. 1123, comma 1, c.c..

    Art. 1118 c.c. · Art. 1123 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 132 ↗

Tutte le 19 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le cose che, se il contrario non risulta dal titolo, formano oggetto di proprietà comune sono indicate - ma l'elenco non ha carattere tassativo - nell'art. 1117: esse sono dichiarate indivisibili, a meno che la divisione possa farsi senza rendere a ciascun condomino più incomodo l'uso della cosa (art. 1119). Il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni, sempre che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene (art. 1118, primo comma). Si determina in tal modo un criterio unico per tutte le cose comuni, innovando al R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, convertito nella legge 10 gennaio 1935, n. 8, sulla disciplina dei rapporti di condominio delle case, il quale (art. 5), relativamente al suolo, ai locali della portineria, ai cortili, alle terrazze, ai giardini e ad altre cose comuni, disponeva che si tenesse pure conto della natura e della destinazione della cosa e, sussidiariamente, perfino dell'uso: la semplificazione della disciplina offre anche il vantaggio di renderne più agevole l'applicazione. È precluso al condomino di sottrarsi al contributo per la conservazione delle cose che sono oggetto di proprietà comune mediante rinuncia al suo diritto sulle cose stesse (art. 1118, secondo comma), salvo, naturalmente, che la rinuncia sia consentita dagli altri partecipanti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 526

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013. 32 parole tolte, 108 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il diritto di ciascun condomino sulle tolto: cose indicate dall'articolo precedente e' proporzionato al valore del piano o porzione di piano aggiunto: parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartienetolto: , se il titolo non dispone altrimenti.

Il condomino non puo'tolto: , rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle aggiunto: rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

aggiunto: Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

aggiunto: Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la tolto: loro conservazione aggiunto: manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1118 · fonte del testo